Con l’inizio dell’attesa FASE 2, le aziende italiane si preparano a riaprire i battenti. Mai come ora è fondamentale garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori, e in questo troviamo aiuto nel protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, che indica la linea da seguire per lavorare in sicurezza. Le diverse disposizioni per il contenimento del contagio e della diffusione fanno insorgere comunque innumerevoli quesiti, molti dei quali riguardanti la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Le domande che più frequentemente le aziende che vogliono ripartire ci pongono sono le seguenti:
- È obbligatorio effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro? Deve essere certificata?
- Quando la sanificazione CERTIFICATA è obbligatoria?
- In che modo deve essere effettuata la sanificazione?
- Sanificazione periodica: ogni quanto devo sanificare?
Cerchiamo ora di fare chiarezza.
È obbligatorio effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro? Deve essere certificata?
Prima di rispondere occorre fare una precisazione; seppur simili, la parola “pulizia” e “sanificazione” nella pratica hanno due significati diversi.
Per pulizia si intende l’operazione che consente di rimuovere lo sporco di qualunque tipo (polvere, sostanze untuose, liquidi, ecc.) ed è solitamente effettuata mediante rimozione manuale, meccanica o con l’utilizzo di acqua o prodotti detergenti.
La sanificazione invece è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. Generalmente, si esegue sfruttando l’azione di agenti chimici detergenti in grado di riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali, che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti di interesse. È importante ricordare però, che la sanificazione è efficace solo dopo un’adeguata pulizia.
C’è inoltre, un livello ancora più alto di pulizia: la disinfezione. Consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, solitamente di natura chimica o fisica (calore), che distruggono o inattivano i microrganismi patogeni presenti sugli oggetti o superfici.
Dal momento che il virus potrebbe essere in grado di sopravvivere nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a pulizia e sanificazione prima di essere utilizzati.
Per contenere il contagio e tutelare i lavoratori, l’azienda ha l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e della aree comuni (es. mense, zone fumatori, spogliatoi, ecc.). Deve essere inoltre garantita la pulizia a fine turno e sanificazione periodica di tutte le superfici con contatti frequenti (es. tastiere, schermi touch, mouse, ecc.)
Pertanto, la sanificazione degli ambienti di lavoro è obbligatoria .
Ma deve essere certificata?
Solo in alcuni casi.
Partiamo da un esempio concreto: sono il datore di lavoro di una piccola o media azienda. Per evitare costi aggiuntivi, posso effettuare direttamente io la sanificazione o sono obbligato a dare l’incarico ad una ditta esterna specializzata?
Il Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, postazioni di lavoro e aree comuni (spogliatoi, locali mensa, tastiere dei distributori di bevande e snack, ecc.) , come deve essere garantita per schermi touch, mouse, e qualsiasi altro oggetto costretto al contatto comune.
La pulizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali può essere effettuata anche dal personale dell’azienda in questione, in quanto nel Protocollo non si evincono particolari divieti a riguardo. La sanificazione “fai da te” ha comunque dei rigorosi obblighi, che ora analizzeremo.
L’impresa che già non dispone di addetti alle pulizie tra le mansioni aziendali dovrà:
- Informare, formare ed istruire gli addetti sulle tecniche e procedure per una corretta pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Acquistare e fornire ai lavoratori idonei DPI per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sanificazione;
- Istruire i lavoratori sull’uso dei DPI (vestizione, pulizia, smaltimento);
- Aggiornare il DVR (in caso di utilizzo di nuovi prodotti chimici, come i disinfettanti);
- Verificare con il Medico Competente eventuali necessità di aggiornamento del piano sanitario;
Seppur non esista l’obbligo di certificazione, l’azienda in fase di sanificazione deve tenere un registro col quale può dimostrare l’avvenuta sanificazione: dovrà contenere tutte le informazioni a riguardo (quando, chi la effettua, con quali metodi, ecc.). Ovviamente, nel caso in cui si fa affidamento a una ditta, sarà quest’ultima a fornire documenti (o fatture) che certifichino la sanificazione.
Nuove sanzioni sui DPI e nuove regole
Tema da non sottovalutare riguarda l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per il cosiddetto rischio chimico. Infatti, a seguito del potenziale utilizzo di nuovi prodotti chimici durante la sanificazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare la valutazione del rischio per la propria azienda, con lo scopo di tutelare i propri dipendenti da possibili incidenti, infortuni o malattie professionali derivanti dall’utilizzo di determinati prodotti in fase di sanificazione.
Quando la sanificazione CERTIFICATA è obbligatoria?
Seppur le disposizioni in merito non obblighino i datori di lavoro ad affidare l’incarico a ditte esterne, in casi particolari è obbligatorio incaricare aziende specializzate che possono garantire l’utilizzo di prodotti adeguati. Secondo la Circolare n.5443, tali casi particolari riguardano:
- La riapertura delle aziende ubicate in aree geografiche a maggiore endemia;
- Aziende in cui si sono registrati casi sospetti;
- Presenza di una persona Covid-19;
- Ambienti sanitari.
Occorre dunque distinguere le due tipologie di ambienti di lavoro:
- Ambienti sanitari
Sono, ovviamente, ambienti che necessitano di una maggior attenzione. In questi casi, la circolare ministeriale raccomanda la sanificazione delle superfici attraverso l’utilizzo di ipoclorito di sodio (candeggina o varechina) con percentuale di cloro attivo allo 0,1-0,5%, etanolo al 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5%, per un tempo di contatto adeguato.
- Ambienti non sanitari
Negli ambienti non sanitari, il datore di lavoro è obbligato a rivolgersi a imprese specializzare in presenza di persone affette da COVID-19: in questo caso è indispensabile procedere con la pulizia e sanificazione dei locali secondo le modalità indicate nella Circolare n.5443 del 2 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
In questa ipotesi, la Circolare raccomanda una fase di pulizia seguita dalla sanificazione con ipoclorito di sodio con percentuale di cloro attivo allo 0,1%. Se la sanificazione deve essere effettuata su superfici che possono subire danneggiamenti a contatto con l’ipoclorito di sodio, è raccomandato l’impiego di etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
In entrambi i casi, comunque, la pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata con ipoclorito di sodio ad una concentrazione in cloro leggermente maggiore, pari allo 0,5%.
È ovvio però, anche per ambienti non sanitari, che per trattamenti specifici come quelli che prevedono la nebulizzazione di prodotti disinfettanti, ad esempio, è sempre meglio rivolgersi a imprese specializzate e soprattutto dotate delle giuste attrezzature.
In che modo deve essere effettuata la sanificazione?
Come stabilito in precedenza, non può esistere sanificazione senza prima una buona pratica di pulizia. Successivamente, per sanificare, si raccomanda l’utilizzo di Ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1%. Per le superfici che possono subire danni l’ipoclorito di sodio si può sostituire con l’etanolo (alcol etilico) al 70%.
Devono essere oggetto di particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte, finestre, servizi igienici.
Aspetto fondamentale nelle procedure di sanificazione è il tempo di contatto, ovvero il tempo in cui si deve lasciar agire la soluzione per ottenere un risultato efficacie. A questo proposito l’EPA (Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti – Environmental Protection Agency) mette a disposizione una tabella che a seconda di criteri come il tipo di superficie da sanificare, ricava il tempo di contatto.
Per esempio, dalla tabella si evince che per l’ipoclorito di sodio (candeggina) è raccomandato un tempo di contatto che varia da 30 secondi a 10 minuti. Ricordare che la sanificazione con candeggina deve essere preceduta da pulizia con acqua e detergente, per evitare che alcuni materiali reagiscano con la candeggina e la disattivino. Inoltre, questa sostanza non deve essere lasciata agire per troppo tempo in quanto potrebbe scolorire o danneggiare le superfici (non è raccomandato l’utilizzo per sanificazione di superfici metalliche quali rubinetti o manufatti in acciaio INOX ). Due raccomandazioni cruciali nell’impiego di candeggina: durante l’utilizzo indossare i guanti (si tratta di manipolazione di sostanza irritante per la cute) e non mescolarla mai con altri prodotti (esclusa l’acqua).
Per l’etanolo (alcol etilico) al 70% il tempo di contatto varia da 30 secondi a 2 minuti. In genere la soluzione di etanolo al 70% è raccomandata per tutte le superfici, ma se fatta agire per troppo tempo potrebbe scolorire alcuni materiali plastici.
Il perossido di idrogeno (acqua ossigenata), invece, non è corrosivo, pertanto il suo utilizzo è indicato su superfici metalliche, però è in grado di scolorire i tessuti. La tabella dell’EPA raccomanda un tempo di contatto tra 30 secondi e 10 minuti.
Le imprese specializzate, generalmente, mettono in atto processi di sanificazione che prevedono l’irrorazione o la nebulizzazione di un prodotto disinfettante nell’ambiente da trattare. Le attrezzature professionali a loro disposizione permettono la distribuzione del disinfettante in tutti i locali da sanificare, che dopo essersi depositato sulle superfici (muri, porte, finestre, tastiere, banchi di lavoro, ecc.) , agisce per contatto e deve essere lasciato fino a completa asciugatura.
A difesa dei lavoratori, il trattamento deve essere effettuato in assenza di persone.
Attenzione agli incaricati alla sanificazione!
A tutela dei soggetti che eseguono la pulizia e sanificazione, la circolare del Ministero specifica che:
- Durante le fasi di utilizzo di prodotti chimici deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti;
- Il personale che effettua la pulizia e sanificazione deve indossare idonei dpi(filtrante respiratorio ffp2 o ffp3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Al termine di ogni utilizzo, i dpi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Inoltre, è bene ricordare tutti gli obblighi necessari per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, contenuti all’interno del D.lgs. 81/2008. In particolare, è fondamentale:
Prima del trattamento
- Richiedere al fornitore la scheda di sicurezza (SDS) dei prodotti disinfettanti;
- Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici prima del loro utilizzo;
- Fornire informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori incaricati di eseguire la pulizia e la disinfezione;
Durante il trattamento
- Utilizzare le sostanze raccomandate dalla circolare n.5443 del 22 febbraio 2020;
- Attenersi sempre alle modalità di utilizzo riportate sulla sds e sull’etichetta del prodotto;
- Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio ffp2 o ffp3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe);
- Garantire una sufficiente ventilazione degli ambienti di lavoro;
- Non mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla miscelazione, possano formarsi gas o vapori tossici o nocivi;
- Rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o sull’etichetta del prodotto;
Al termine del trattamento
- Tutti i dpi monouso devono essere smaltiti come potenzialmente contaminati.
Sanificazione periodica: ogni quanto devo sanificare?
Abbiamo detto che, il Protocollo anti contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede, oltre alla pulizia giornaliera, l’esecuzione di una sanificazione periodica. In merito, nel protocollo Covid-19 per gli ambienti di lavoro non si evince nessuna indicazione sulla periodicità della sanificazione. Il datore di lavoro deve, quindi, scegliere il periodo in cui ripetere le operazioni di sanificazione tenendo conto della tipologia dell’attività svolta nei luoghi di lavoro, in funzione della frequenza di potenziale contatto in base alla funzione/utilizzo delle superfici, del numero di lavoratori in grado di entrare in contatto con tali superfici.
Ricordiamo comunque, l’obbligo di una sanificazione straordinaria nel momento della riapertura per tutte quelle aziende che si trovano nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi Covid.
Dott.ssa Alessia Echeoni
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